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Sez. L, Sentenza n. 3820 del 09/05/1990 (Rv. 467058 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - REVOCA O SOPPRESSIONE "EX NUNC" DELLA PENSIONE EROGATA IN FORZA DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ - REVOCA O SOPPRESSIONE "EX NUNC", PER INSUSSISTENZA "AB ORIGINE" DI UNO STATO INVALIDANTE, RELATIVE A PENSIONE CONCESSA IN SEDE AMMINISTRATIVA - LEGITTIMITÀ - TEMPERAMENTO DELLA EFFICACIA "EX TUNC" DELL'ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467058-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE - REVOCA O SOPPRESSIONE "EX NUNC" DELLA PENSIONE EROGATA IN FORZA DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - AMMISSIBILITÀ - REVOCA O SOPPRESSIONE "EX NUNC", PER INSUSSISTENZA "AB ORIGINE" DI UNO STATO INVALIDANTE, RELATIVE A PENSIONE CONCESSA IN SEDE AMMINISTRATIVA - LEGITTIMITÀ - TEMPERAMENTO DELLA EFFICACIA "EX TUNC" DELL'ANNULLAMENTO D'UFFICIO - CONFIGURABILITÀ.*

La revoca, o soppressione con effetto ex nunc, della pensione d'Invalidità riconosciuta con sentenza (avente natura di pronuncia rebus sic stantibus) passata in giudicato può essere disposta dall'INPS solo quando sia accertata, con riguardo al tempo in cui viene adottato il provvedimento di soppressione o di revoca, la cessazione dello stato invalidante, in relazione al sopravvenuto miglioramento delle condizioni psicofisiche del soggetto o alla modificazione degli altri fattori incidenti sulla capacità di guadagno, mentre analogo provvedimento (di revoca o soppressione ex nunc) è dall'INPS adottabile anche quando risulti che la pensione sia stata ingiustificatamente concessa ab origine, per l'insussistenza di uno stato invalidante, solo con riguardo a prestazione previdenziale concessa in Sede amministrativa, configurandosi in tal caso l'efficacia ex nunc del provvedimento di soppressione della pensione come un temperamento dell'efficacia ex tunc propria dell'annullamento d'ufficio. (V 4510/87, mass n 453209; (V 5815/86, mass n 448233; (V 3035/84, mass n 435070; (V 755/76, mass n 444297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)