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Sez. L, Sentenza n. 103 del 10/01/1996 (Rv. 495279 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appaltatore avente qualità di imprenditore - Rapporto con l'appaltante avente ad oggetto l'esecuzione di un servizio rientrante nell'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'appaltatore. - Intermediazione - Configurabilità - Esclusione - Ipotesi ex art. 1, terzo comma, della legge n. 1369 del 1960 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495279-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Non ricorre l'ipotesi dell'intermediazione di mere prestazioni di lavoro, prevista dal primo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, allorché l'appaltatore sia un imprenditore ed il rapporto con l'appaltante abbia ad oggetto l'esecuzione di un servizio rientrante nell'attività imprenditoriale normalmente svolta dall'imprenditore stesso, potendo in tale situazione essere peraltro ravvisabile l'ipotesi prevista dal terzo comma dello stesso articolo qualora venga dimostrata la proprietà, in capo all'appaltante, di capitali, macchine ed attrezzature impiegati dall'appaltatore.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)