Sez. L, Sentenza n. 14446 del 06/11/2000 (Rv. 541402 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali - Riposo settimanale - Spostamento oltre il settimo giorno - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Per le aziende editrici e stampatrici di giornali è consentito lo spostamento del riposo settimanale in un giorno successivo al settimo, quale conseguenza necessaria del funzionamento domenicale imposto da ragioni di pubblica utilità (D.M. 8 agosto 1972) ed ottenuto mediante turni a rotazione per ogni gruppo di lavoratori, turni implicanti la periodicità differenziata del godimento del riposo e la normale dilazione oltre il settimo giorno.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 08/08/1972
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)