Sez. 2, Sentenza n. 3102 del 19/11/1973 (Rv. 366871 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giustificato motivo di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 1881/69, mass n 341024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)