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Sez. 3, Sentenza n. 4658 del 20/08/1984 (Rv. 436562 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - ELEMENTI COSTITUTIVI - ESERCIZIO DEL DIRITTO FINALIZZATO ALLA RIVENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 42 COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436562-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - ELEMENTI COSTITUTIVI - ESERCIZIO DEL DIRITTO FINALIZZATO ALLA RIVENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - CONSEGUENZE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 41 E 42 COST. - ESCLUSIONE.*

Fra gli elementi cui è subordinata l'esistenza del diritto di prelazione (o riscatto), ai sensi della legge n. 590 del 1965 e n. 817 del 1971, va ricompreso quello della destinazione del fondo allo Esercizio dell'attività lavorativa agricola dell'acquirente e della sua famiglia, con la conseguenza che, ove se ne accerti l'assenza, perché l'Esercizio di tale diritto sia preordinato ad una successiva vendita del fondo, il diritto alla prelazione (o al riscatto) per la mancata perfezione della relativa fattispecie normativa non viene ad esistenza e così correlativamente difetta in capo al coltivatore il potere di far proprio o prendere in dominio utile il bene, profittando, nel termine di legge, della denuntiatio del proprietario che ne abbia programmato il trasferimento, ovvero, in caso di Mancanza o di infedeltà di questa, della possibilità di recuperarlo presso il terzo acquirente o suoi aventi causa. Da siffatta disciplina, peraltro, non risultano violati i precetti di cui agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, in quanto il coltivatore conserva, in perfetta parità di trattamento con qualsiasi soggetto, la facoltà di effettuare un acquisto di diritto comune, senza soffrire, in tal caso, alcuna limitazione di iniziativa economica e di disponibilità dello immobile, mentre il sacrificio della libertà contrattuale e di iniziativa economica, implicato da suddetto diritto di prelazione (o riscatto) trova, a sua volta, giustificazione sul piano della legittimità costituzionale soltanto nella strumentalità di questo a salvaguardare l'interesse generale al consolidamento, nella stessa persona coltivatrice, della impresa agricola con la proprietà del fondo. (V 820/84, mass n 433038; (V 3329/83, mass n 428229; (V 4709/81, mass n 415440; (V 4697/81, mass n 145422; (V 2591/81, mass n 413370).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 42, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)