Sez. 1, Sentenza n. 8931 del 21/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218225 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Principio di conservazione - Applicabilità a rimedi eterogenei - Esclusione - Conseguenze in tema di appello avverso provvedimento reiettivo della richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta ai sensi della legge n. 575 del 1965.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Il principio della conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento a rimedi eterogenei quale l'incidente di esecuzione. Ne consegue che il non consentito appello avverso il provvedimento del tribunale che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale non può essere qualificato come incidente di esecuzione, eventualmente proponibile avverso detto provvedimento dinanzi al medesimo tribunale, con la trasmissione degli atti a quest'ultimo, ma va dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)