diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26390 del 14/11/2017 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273360 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in peius" - Prova dichiarativa decisiva - Errore di percezione nella valutazione della prova - Obbligo di rinnovazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273360-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa, ritenuta decisiva, qualora emerga che la sua lettura compiuta dal primo giudice non sia inficiata da un errore di valutazione, ma soltanto da un errore di percezione, che ricorre nel caso in cui si afferma l'inesistenza di un dato che in realtà esiste. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza della corte d'appello che, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni di un correo, ravvisando la sussistenza del necessario riscontro esterno individualizzante, che in precedenza era stata erroneamente esclusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)