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Sez. U, Sentenza n. 18620 del 19/01/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 269786 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione - "Reformatio in pejus" - Obbligatoria rinnovazione della prova dichiarativa - Necessità - Presupposti - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269786-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)