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Sez. 6 - , Sentenza n. 34541 del 12/03/2019 Ud. (dep. 29/07/2019) Rv. 276691 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | “Reformatio in pejus” di una sentenza di assoluzione – Obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa – Nozione di prova dichiarativa non decisiva.
Stato
decisa il 2019-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276691-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruzione, non costituiscono prove decisive, che il giudice d'appello ha l'obbligo di rinnovare in caso di "reformatio in pejus", gli apporti dichiarativi il cui valore probatorio, in sé inidoneo a formare oggetto di opposte valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo da questi ultimi, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)