Sez. 3 - , Sentenza n. 42524 del 19/06/2019 Ud. (dep. 16/10/2019) Rv. 277274 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU - Presupposti di operatività - Chiamanti in reità o correità - Valutazione difforme sui riscontri esterni - Necessità di rinnovazione - Sussistenza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia - di disporre la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in reità o in correità quando la diversa valutazione delle dichiarazioni attenga alla credibilità del propalante e/o al profilo dell'attendibilità intrinseca e non anche nel caso in cui ad essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca, cioè la ravvisabilità, nel compendio probatorio, di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma.(Fattispecie di giudizio di appello svoltosi anteriormente all'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)