Sez. 3 - , Sentenza n. 12721 del 17/01/2019 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275355 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova – Programma di trattamento - Richiesta di elaborazione all’ufficio di esecuzione penale - Rigetto per l'assenza di detto programma - Illegittimità - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all'ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464-quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)