Sez. 5, Sentenza n. 31730 del 19/05/2015 Cc. (dep. 21/07/2015) Rv. 265307 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova - Rigetto per l'assenza del programma di trattamento - Illegittimità - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
È illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell'assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464 bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all'ufficio di esecuzione penale. Non è, invece, consentito, ex art. 464 ter, comma terzo, cod. proc. pen., al giudice decidere sull'istanza di messa alla prova prima di avere visionato il programma di trattamento in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)