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Sez. 3, Sentenza n. 268 del 06/02/1970 (Rv. 345128 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO CONSIDERATO DALLA LEGGE COME REATO - DECORRENZA - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO NOTO - RICONDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345128-01

RESPONSABILITA CIVILE - PRESCRIZIONE - FATTO CONSIDERATO DALLA LEGGE COME REATO - DECORRENZA - SENTENZA PENALE IRREVOCABILE - NOZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO NOTO - RICONDUCIBILITA.*

Ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'Azione civile di danni derivanti da reato disciplinato dall'art 2947, terzo comma, cod civ, il concetto di sentenza irrevocabile nel giudizio penale va riferito alle pronuncie rese a seguito di dibattimento e, come tali, suscettibili di passaggio in cosa giudicata, a norma dell'art 576 cod proc pen, che, ai fini dell'esecuzione, prevede il caso limite di consumazione dell'Azione penale. Tuttavia deve ritenersi che possa ricondursi nell'ambito del terzo comma dell'art 2947 anche l'ipotesi in cui l'Azione penale venga dichiarata non piu proseguibile con sentenza di proscioglimento in istruttoria dell'imputato noto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)