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Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 13/10/2015 Cc. (dep. 20/01/2016) Rv. 265774 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo - Condanna alle spese processuali - Necessità - Natura facoltativa della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265774-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In caso d'inammissibilità dell'istanza di rimessione del processo, la condanna al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende ha natura facoltativa e può essere disposta nel caso in cui l'imputato abbia determinato per propria colpa la causa di inammissibilità. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che l'omessa notifica dell'istanza di rimessione ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen., causa d'inammissibilità del ricorso, fosse ascrivibile alla condotta colposa dell'imputato ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)