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Sez. 1, Sentenza n. 4633 del 15/07/1996 Cc. (dep. 23/07/1996) Rv. 205587 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso | Rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione - Condanna alle spese processuali - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205587-01

Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso

Nell'ipotesi di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione presentata dall'imputato, consegue obbligatoriamente la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento, oltre a quella facoltativa, prevista dall'art. 48, quarto comma, cod. proc. pen., al pagamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende; in tema di procedimenti incidentali, infatti, deve trovare applicazione il principio generale, fissato per tutti i giudizi da celebrarsi davanti alla Corte di Cassazione (ivi compresi quelli riservati alla sua competenza funzionale) dall'art. 616, prima parte, cod. proc. pen., per cui le spese processuali, anticipate dallo Stato, vanno poste a carico di chi ha dato infondatamente luogo al relativo incidente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 48 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)