Sez. 5, Sentenza n. 49692 del 04/10/2017 Cc. (dep. 30/10/2017) Rv. 271438 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione del processo - Condanna dell'imputato alle spese del procedimento - Obbligo - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
In tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)