Sez. 1, Sentenza n. 944 del 09/02/2000 Cc. (dep. 16/05/2000) Rv. 216006 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità della richiesta - Condanna alle spese del richiedente - Necessità - Alla sanzione pecuniaria - Facoltatività.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che è di natura facoltativa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 48 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 48 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)