Sez. 1, Sentenza n. 5965 del 11/12/2008 Cc. (dep. 11/02/2009) Rv. 243347 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di P.G. - Deroghe - Altri casi di cui all'art. 195, comma quarto, ultima parte, cod. proc. pen. - Individuazione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità . (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto utilizzabili, in sede cautelare, le dichiarazioni sulla identità degli autori di un omicidio, rese nell'immediatezza del ferimento mortale, poco prima del decesso, dalla vittima, e raccolte dalla polizia giudiziaria in informative non sottoscritte dal dichiarante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)