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Sez. 1, Sentenza n. 24222 del 04/06/2002 Ud. (dep. 24/06/2002) Rv. 221892 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Divieto per ufficiali e agenti di p.g. - Limiti - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221892-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, poiché il divieto posto, per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è circoscritto al contenuto delle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice, e cioè delle sommarie informazioni, per le quali è prescritta la redazione di apposito verbale, nonché delle denunce, querele e istanze presentate oralmente, delle quali pure deve essere redatto verbale, ne discende che gli "altri casi" indicati dal citato comma 4, nei quali la testimonianza indiretta è consentita, sono quelli nei quali la polizia giudiziaria, attesa l'eccezionalità della situazione operativa o la straordinaria urgenza dell'intervento, abbia acquisito le predette dichiarazioni dalla fonte primaria omettendo di documentarle nella forma del verbale. (Nella specie, concernente dichiarazione resa dal coniuge dell'indagato nel corso di una perquisizione domiciliare e non verbalizzata, è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza indiretta resa dall'ufficiale di p.g. in ordine al contenuto della suddetta dichiarazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)