Sez. L, Sentenza n. 23925 del 23/12/2004 (Rv. 578271 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti a termine degli esperti assunti dal Ministero degli Affari Esteri per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo - Disciplina ex art. 12 legge n. 49 del 1987 e successive modifiche e integrazioni - Rinnovo del contratto - Potere della P.A. nell'ambito della autonomia negoziale - Sussistenza - Controllo in sede giudiziale - Ammissibilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento ai contratti a termine stipulati dalla Amministrazione degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 12 della legge n. 49 del 1987 (nei quali la stessa agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, tramite atti e sequenze procedimentali di natura negoziale) la possibilità di rinnovo contemplata dal quarto comma del detto art. è rimessa, in linea di principio e salva la possibilità di autolimitazione, alla scelta della P.A. nell'ambito del suo potere di autonomia negoziale, il quale trova un limite, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 543 del 1993, convertito in legge n. 121 del 1994, relativamente ai contratti in scadenza nel periodo novembre 1993 - dicembre 1994 ovvero nel 1995, per effetto di atti aggiuntivi relativi a contratti già scaduti prima, per i quali - fermo il potere di rinnovare o meno il contratto - la eventuale scelta del rinnovo è subordinata alla "valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite", sentita una commissione nominata dallo stesso Ministero. Resta quindi escluso, anche dopo le citate modifiche legislative, un diritto alla stipulazione del nuovo contratto, ma l'amministrazione, nei confronti dei dipendenti ammessi alla procedura di rinnovo, è stata obbligata dalla legge alla emanazione di un giudizio, il cui esito può essere controllato, non certo sostituito, dal giudice, sia sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali che il datore di lavoro è obbligato ad osservare, sia sotto quello della conformità ai criteri di legge e ai precetti di buona fede e correttezza.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1987 num. 49 art. 12, Legge 17/02/1994 num. 121, Decreto Legge 28/12/1993 num. 543 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)