Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 09/10/2003 (Rv. 567359 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Adozione di criteri e mezzi funzionali alla manutenzione dell'opera - Discrezionalità - Limiti - Violazione delle comuni norme di prudenza e diligenza - Conseguenze - Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per danni arrecati a terzi - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE
La discrezionalità - e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario - dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un'opera pubblica (nella specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un immobile frontista) trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all'inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell'amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. A art. 4, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)