Sez. 4, Sentenza n. 11733 del 02/06/1987 Ud. (dep. 23/11/1987) Rv. 177085 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Il concetto di colpa grave previsto dall'art. 2236 cod. civ. è limitato all'Obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; esso, pertanto, non è estensibile allo ordinamento penale. (applicazione del principio alla colpa professionale del sanitario). (Conf mass n 176416; (Conf mass n 150650, ivi citate conformi e contrarie).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)