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Sez. 4, Sentenza n. 11733 del 02/06/1987 Ud. (dep. 23/11/1987) Rv. 177085 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177085-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA GRAVE - CRITERIO INDICATO DALL'ART. 2236 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Il concetto di colpa grave previsto dall'art. 2236 cod. civ. è limitato all'Obbligo del risarcimento dei danni, quando la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; esso, pertanto, non è estensibile allo ordinamento penale. (applicazione del principio alla colpa professionale del sanitario). (Conf mass n 176416; (Conf mass n 150650, ivi citate conformi e contrarie).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)