Sez. L, Sentenza n. 3499 del 10/06/1982 (Rv. 421482 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - SPECIFICI RILIEVI TECNICI ALL'OPERATO DEL CONSULENTE DI UFFICIO - ESAME - OBBLIGATORIETÀ - DISATTENDIMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - NUOVA CONSULENZA TECNICA PER IL RISCONTRO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA CON I RILIEVI - OPPORTUNITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PROVA - SPECIFICI RILIEVI TECNICI ALL'OPERATO DEL CONSULENTE DI UFFICIO - ESAME - OBBLIGATORIETÀ - DISATTENDIMENTO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - NUOVA CONSULENZA TECNICA PER IL RISCONTRO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA CON I RILIEVI - OPPORTUNITÀ.*
In tema di pensione di Invalidità, qualora la parte abbia mosso all'operato del consulente tecnico di ufficio specifici rilievi tecnici - che possono essere formulati anche con la produzione di certificazione medica di data posteriore a quella delle indagini peritali, ovvero relativa a oggetto diverso da quello già trattato dallo stesso consulente che si riveli, tuttavia, di sufficiente portata decisiva ai fini di un differente giudizio clinico - il giudice del merito ha l'Obbligo di prenderli espressamente in considerazione e di esporre le ragioni per le quali li disattenda, imponendosi - di regola - il riscontro, mediante nuova consulenza tecnica, della documentazione esibita dall'interessato a sostegno del proprio assunto. (V 4050/80, mass n 407963; (V 2372/79, mass n 398688; (V 1932/79, mass n 398330; (V 5785/78, mass n 395599; (V 1642/76, mass n 380410).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)