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Sez. 1, Sentenza n. 11264 del 02/03/2007 Cc. (dep. 15/03/2007) Rv. 236139 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Legge n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. - Vizio di motivazione - Omesso esame di un'eccezione difensiva di nullità - Utilizzazione dell'atto censurato - Rilevazione del vizio per mezzo degli atti processuali specificamente indicati - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236139-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione. (La Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, avendo rilevato, per mezzo del riferimento al verbale di udienza camerale in atti, specificamente indicato dal ricorrente, l'omesso esame dell'eccezione difensiva di nullità della perizia, le cui valutazioni erano state utilizzate ai fini della decisione, conseguente alla mancata partecipazione, alle relative operazioni, del consulente di parte, pur nominato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)