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Sez. 5, Sentenza n. 39843 del 09/11/2006 Ud. (dep. 30/11/2006) Rv. 235126 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) ad opera della legge n. 46 del 2006 - Riferibilità a altri atti del processo - Ambito di applicazione - Atti sui quali sussisteva un obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235126-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

La modifica dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., operata dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, per la quale il vizio di motivazione può essere dedotto non solo quando risulti dal testo del provvedimento impugnato, ma altresì da altri atti del processo specificamente indicati, va interpretata come relativa soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assume violato dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)