Sez. 5, Sentenza n. 36773 del 10/10/2006 Ud. (dep. 07/11/2006) Rv. 234609 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Legge n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. - Vizi della motivazione - Riferimento ad atti del processo - Individuazione di tali atti - Soltanto atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche da altri atti del processo, non ha fatto venire meno il limite della testualità del vizio, che è diretta conseguenza dell'ambito di cognizione della Corte di cassazione, il cui controllo è limitato alla motivazione e non si estende alla decisione, sicché essa va letta con riguardo soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte precisa che il vizio derivante dal fatto che il giudice del merito si sia giovato di una prova inesistente o abbia erroneamente negato l'esistenza stessa di un atto probatorio, vizio di c.d. travisamento della prova, non attiene alla motivazione e può essere fatto valere nel giudizio di legittimità come "error in procedendo", a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., rispetto al quale la Corte è giudice anche del fatto, potendo così accedere al fascicolo delle prove).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)