Sez. L, Sentenza n. 5121 del 11/06/1987 (Rv. 453720 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO - GIUDICE COMPETENTE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ. competente a disporre in via d'urgenza la reintegrazione del lavoratore licenziato è il giudice del luogo in cui l'istante prestava la sua opera, dovendosi aver riguardo, nel caso in cui la condotta denunciata abbia un momento deliberativo ed uno attuativo che possono verificarsi in luoghi diversi, non al momento deliberativo della condotta ma a quello in cui la stessa si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante. (V 4781/86, mass n 447479; (V 910/85, mass n 439084; (V 4665/84, mass n 436571).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)