Sez. 1, Sentenza n. 21401 del 04/11/2005 (Rv. 584319 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Giardino pertinenza di edificio - Asservimento di porzione di esso - Autonoma indennizzabilità - Condizioni e criteri - Perdita di valore del complesso immobiliare - Incremento dell'indennizzo - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con riguardo all'asservimento di una porzione di giardino adiacente ad un fabbricato, posto che le pertinenze mantengono la propria individualità fisica e giuridica, e sono separatamente indennizzabili alla stregua della disciplina ad esse inerente, se diversa da quella della cosa cui accedono, cioè come aree edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilità, la relativa indennità di asservimento è incrementabile per una pretesa diminuzione di valore del complesso immobiliare, solo ove resti accertato un preesistente rapporto di unità funzionale per ubicazione e destinazione, conformemente alla disciplina urbanistica, tra la parte asservita e quella non interessata dalla vicenda ablatoria e risulti, inoltre, che il degrado di quest'ultima fosse imputabile oggettivamente al suo asservimento alla prima.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)