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Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 07/05/1998 (Rv. 515197 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Giudizio di opposizione - Mancata riformulazione da parte dell'espropriante dell'offerta indennitaria secondo i nuovi parametri normativi - Conseguenze - Decurtazione dell'indennità nella misura del 40% - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515197-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione, qualora l'espropriante non provveda a formulare, nel corso del giudizio di opposizione alla stima, un'offerta di indennità calcolata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta per effetto della sentenza n. 283/93 della Corte costituzionale (precludendo, in tal modo, l'esercizio del diritto di accettazione da parte dell'espropriato), l'indennità di espropriazione va liquidata al netto della decurtazione del 40% di cui all'art 5 bis della legge n. 352 del 1992, atteso che il diritto di accettare l'indennità per sottrarsi alla sua successiva decurtazione può operare solo nell'ambito di un meccanismo negoziale di natura transattiva, alternativo al procedimento espropriativo, che, per effetto della ricordata pronuncia della Corte costituzionale, deve potersi realizzare pur dopo che l'avvenuta espropriazione del bene abbia escluso ogni possibilità di cessione dell'area già acquisita dall'espropriante.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 352 art. 5 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)