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Sez. 1, Sentenza n. 5554 del 20/06/1997 (Rv. 505347 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Disciplina ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - Giudizi già in corso - Mancata previsione per i soggetti già espropriati, ed oppostisi alla stima, della possibilità di accedere alla cessione volontaria del bene secondo i nuovi criteri e di evitare la decurtazione del 40 per cento - Sentenza additiva della Corte Cost. n. 283 del 1993 - Mancata riformulazione dell'offerta - Conseguenze - Applicazione della decurtazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505347-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Una corretta interpretazione della portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 5 bis, secondo comma del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, induce a ritenere che la indotta equiparazione delle posizioni giuridiche dei soggetti espropriandi (che avrebbero potuto sottrarsi alla decurtazione dell'indennità addivenendo alla cessione volontaria del bene) e di quelli che hanno già subito l'espropriazione prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa, e si siano opposti alla stima dell'indennità (per i quali la cessione non era più ipotizzabile ed i quali avrebbero dovuto subire necessariamente la decurtazione dell'indennità liquidata secondo parametri più riduttivi di quelli sulla base dei quali era stata originariamente determinata l'indennità che essi avevano rifiutato) è stata realizzata, con riferimento alle situazioni di diritto transitorio, attribuendo, al soggetto già espropriato, la facoltà di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta, senza subire la prevista riduzione del 40 per cento, ferma restando l'acquisizione dell'area da parte dell'espropriante per effetto della disposta ed attuata espropriazione. La pronuncia additiva del giudice delle leggi, cioè, pur lasciando inalterata la sostanza del meccanismo transattivo che ispira la cessione volontaria del bene espropriato, ha introdotto, limitatamente agli specifici casi di diritto transitorio, l'istituto della accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità, il quale sottrae l'espropriato alla riduzione del 40 per cento dell'importo corrispondente alla semisomma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. Tale accettazione ha tuttavia, come indefettibile presupposto una rinnovata determinazione dell'indennità secondo i nuovi criteri, cui debbono soggiacere sia l'espropriante che l'espropriato, di modo che la decurtazione del 40 per cento dell'indennità potrà applicarsi solo nel caso di mancata accettazione, da parte dell'espropriato, con la conseguenza che, qualora nel corso del giudizio di opposizione alla stima (o - comunque - di determinazione della giusta indennità), l'espropriante non abbia formulato una nuova offerta dell'indennità alla stregua dei nuovi criteri di cui all'art. 5 bis cit. il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta, ma senza far luogo alla decurtazione del 40 per cento.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 52 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)