Sez. 3, Sentenza n. 46859 del 10/10/2007 Ud. (dep. 18/12/2007) Rv. 238683 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Brevetti per specialità medicinali - Possibilità per i farmacisti di preparare medicinali su ricetta (cosiddetta eccezione galenica) - Art. 68 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Previsione di nuova specificazione in tema di limitazione del diritto di brevetto - Individuazione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha sostituito l'abrogato art. 1 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è stata introdotta una ulteriore specificazione in materia di limitazione del diritto di brevetto, in quanto la possibilità per i farmacisti di una preparazione estemporanea e per unità medicinali nelle farmacie su ricetta medica e ai medicinali così preparati (cosiddetta eccezione galenica) è consentita dalla nuova disposizione purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. (Fattispecie relativa alla produzione e fornitura ad alcune farmacie del "sildenafil citrato", principio attivo coperto da brevetto ed utilizzato per la preparazione del farmaco afrodisiaco "Viagra").
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 68 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)