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Sez. F, Sentenza n. 39187 del 29/08/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 256911 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Brevetti per specialità medicinali - Possibilità per i farmacisti di preparare medicinali su ricetta (cosiddetta eccezione galenica) - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256911-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE

In tema di tutela penale dei brevetti per specialità medicinali, la possibilità di invocare la cosiddetta "eccezione galenica" - ovvero la facoltà di preparazione in farmacia di medicinali in deroga alla esclusiva brevettuale - è ancorata alla sussistenza dei rigorosi presupposti (preparazione estemporanea, per unità e su ricetta medica) individuati dall'art. 68 D.Lgs. n. 30 del 2005. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'eccezione, sia perché l'imputato aveva utilizzato due specialità medicinali in luogo del principio attivo indicato nella ricetta medica, sia perché quest'ultima era priva di un dosaggio personalizzato del medicinale idoneo a giustificare, per particolari esigenze terapeutiche, la deroga all'esclusiva brevettuale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)