Sez. 3, Sentenza n. 4018 del 19/11/2002 Cc. (dep. 28/01/2003) Rv. 223845 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Brevetti per specialità medicinali - Produzione e commercializzazione del principio attivo di un farmaco protetto dal brevetto - C.d. eccezione galenica - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In tema di tutela dei brevetti per specialità medicinali, la c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 1 del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 secondo cui "la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione... alla preparazione estemporanea, o per unità di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati", non può valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di brevetto, previsto dall'art. 88 del citato R.D. 1127/1939 nel caso di produzione e commercializzazione, mediante fornitura alle farmacie, del principio attivo di un farmaco protetto da valido brevetto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)