Sez. 3, Sentenza n. 38183 del 30/04/2003 Ud. (dep. 08/10/2003) Rv. 226405 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Specialità medicinali - Produzione e vendita del principio attivo protetto da brevetto - Ammissibilità - Esclusione - Estensione della cosiddetta "eccezione galenica" - Esclusione.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In materia di brevetti su preparazioni medicinali, la cosiddetta "eccezione galenica" - e cioè il limite alla facoltà esclusiva attribuita dal brevetto costituito dalla preparazione estemporanea e per unità di medicinale nelle farmacie su ricetta medica - non si estende a chi voglia produrre, importare o fornire alle farmacie il principio attivo coperto da altrui brevetto, neppure laddove fosse dimostrato che - la società proprietaria non commercializzando quel principio - il farmacista non avrebbe la possibilità di preparare il medicinale ed ottemperare così alla prescrizione medica di preparati galenici.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1, DPR 22/06/1979 num. 338 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)