Sez. 2, Sentenza n. 6553 del 11/12/1981 (Rv. 417395 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - CONDIZIONE DELLA AZIONE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - FORME - OFFERTA NON FORMALE - VALIDITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - DOMANDA RELATIVA - CONDIZIONE DELLA AZIONE - OFFERTA DELLA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - FORME - OFFERTA NON FORMALE - VALIDITÀ.*
L'offerta della prestazione corrispettiva - cui l'art. 2932, secondo comma, cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione in Forma specifica dell'Obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, quando la prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale - non deve necessariamente essere fatta ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., ma può avvenire in qualsiasi modo idoneo a manifestare l'intento di adempiere l'obbligazione e, pertanto, anche mediante offerta non formale. (V 641/80, mass n 404038; (V 4128/79, mass n 400633; (Conf 465/80, mass n 403838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)