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Sez. 1, Sentenza n. 3002 del 28/03/1994 (Rv. 485957 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Fatto materiale | Beneficio dell'amnistia - Concessione in ragione di un giudizio di prevalenza formulato in via astratta o senza valutare la fondatezza della "notitia criminis" - Sentenza relativa - Autorità di giudicato in ordine alla commissione del fatto - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485957-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Fatto materiale

L'autorità del giudicato penale nei giudizi previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. del 1930 concerne l'accertamento dei fatti materiali effettivamente operato dalla sentenza penale e non l'accertamento che, secondo un corretto "iter" logico-giuridico, avrebbe dovuto essere compiuto. Pertanto, la sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, anche ritenendo prevalente una determinata attenuante, non ha autorità di "cosa giudicata" in ordine alla commissione del fatto, qualora il giudice civile abbia accertato - nell'ambito dei suoi poteri interpretativi, incensurabili in sede di legittimità, in assenza di vizi logico- giuridici e di motivazione incongrua - che il beneficio dell'amnistia fu concesso in ragione di un giudizio di prevalenza formulato in via astratta, con esclusivo riferimento al capo di imputazione, o che il giudice penale dichiarò estinto il reato senza valutare la fondatezza della "notitia criminis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)