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Sez. 2, Sentenza n. 6906 del 22/06/1993 (Rv. 482867 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere | Sentenza dibattimentale di proscioglimento per amnistia o per prescrizione - Sussistenza dei fatti materiali accertati dal giudice penale - Autorità di cosa giudicata nel giudizio civile - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482867-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - In genere

La sentenza dibattimentale di proscioglimento per amnistia o per prescrizione, in conseguenza della concessione di attenuanti dichiarate prevalenti sulle aggravanti, può, ai sensi dell'art. 654 del nuovo codice di procedura penale (che riproduce, nella sostanza, l'art. 28 del precedente codice), spiegare effetti nel giudizio civile in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati dal giudice penale, quando da questi fatti dipende il riconoscimento del diritto fatto valere in sede civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)