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Sez. 1, Sentenza n. 3459 del 23/03/1993 (Rv. 481521 - 01)

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Ricorso per cassazione - Limitazione al solo vizio della "violazione di legge" - Conseguenze - Motivazione - Obbligo - Inosservanza - Denuncia - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481521-01

Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione

Con riguardo al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 Cost. la inosservanza da parte del giudice civile dell0obbligo di motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", come tale denunciabile con detto ricorso, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosidetta motivazione apparente), e fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse ed obbiettivamente incomprensibili, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. Tale principio trova applicazione anche alle ipotesi in cui la legge ordinaria, nel prevedere il ricorso per cassazione, lo limita al solo vizio della "violazione di legge", come previsto, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, dall'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983 n. 184.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)