Sez. L, Sentenza n. 5078 del 07/09/1988 (Rv. 459863 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Anche nel caso di assunzione obbligatoria di un invalido ai sensi della legge n. 482 del 1968 è ammissibile il patto di prova, e quindi è possibile il recesso del datore di lavoro per il mancato superamento della prova stessa da parte del lavoratore, purché l'esperimento sia condotto con mansioni compatibili con lo stato d'Invalidità o di minorazione fisica del lavoratore protetto, sì che l'esito conclusivo non possa essere in alcun modo influenzato da considerazioni e rilievi sul minor rendimento dovuto all'Invalidità o alla menomazione o da ragioni eventualmente elusive dell'Obbligo di assunzione. L'esito della prova può sempre essere Sindacato dal giudice, su richiesta del lavoratore e sulla base delle eventuali doglianze di quest'ultimo, licenziato per il mancato superamento della prova stessa, allo scopo di verificare se il recesso del datore di lavoro sia stato o no, nel caso concreto, giustificato da una corretta conduzione del pattuito esperimento e non influenzato da uno dei suindicati motivi elusivi od illeciti. (V 4866/87, mass n 453488; (V 5546/85, mass n 442747; (V 1763/79, mass n 398123; (Conf 3977/86, mass n 446793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)