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Sez. L, Ordinanza n. 490 del 17/06/1996 (Rv. 498132 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Provvedimento "ante causam" o in corso di causa - Reclamo - Ammissibilità - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498132-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

Il provvedimento emesso in sede cautelare anche nella materia del lavoro - sia prima del giudizio di merito, sia nella pendenza di esso - con il quale il giudice dichiara la propria incompetenza o rigetta il ricorso per motivi di rito o di merito o lo accoglie in tutto o in parte, non è soggetto all'impugnazione per regolamento di competenza, esperibile unicamente nei confronti di quei provvedimenti che, anche se privi della forma di sentenza abbiano effetti sostanziali di carattere definitivo, non siano revocabili e si avvicinino al concetto sostanziale di cosa giudicata, essendo lo stesso passibile unicamente di reclamo ai sensi dell'art.669 - "terdecies" cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)