Sez. 1, Sentenza n. 1720 del 05/03/1996 (Rv. 496133 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimento emesso dal giudice adito - Impugnazione - Regolamento di competenza - Esclusione - Reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Il provvedimento emesso dal giudice adito in un procedimento cautelare soggetto alla normativa introdotta dall'art. 74 della legge 26 novembre 1990 n. 353 non è suscettibile di impugnazione per regolamento di competenza, essendo esso soggetto solo a reclamo ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ., sia che dichiari l'incompetenza, sia che rigetti il ricorso per motivi di rito o di merito, sia che lo accolga in tutto o in parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)