Sez. 5, Sentenza n. 26886 del 21/12/2009 (Rv. 610887 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Art. 14, quinto comma, T.U.I.R. - Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti - Detrazione - Richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti - Necessità - Dichiarazione erronea - Rettifica - Ammissibilità - Condizioni - Oneri più gravosi a carico del contribuente - Rimborso - Possibilità - Termine per la richiesta - Art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Osservanza - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione applicabile "ratione temporis"), nel prevedere che la detrazione del credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti, intende impedire che la stessa possa farsi in una dichiarazione diversa da quella attinente all'esercizio d'imposta in cui gli utili siano stati percepiti, e non trova pertanto applicazione nel caso in cui la detrazione non sia stata effettuata per errore, di fatto o di diritto, essendo in tal caso la dichiarazione emendabile e ritrattabile, quando possa derivarne l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Ne consegue che in tale ipotesi il contribuente ha facoltà di chiedere il rimborso nel termine di 48 mesi stabilito dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - applicabile in tutte le ipotesi di contestazione riguardanti versamenti diretti in autotassazione che si assumano ingiustamente gravosi per il contribuente stesso - e non in quello biennale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso il carattere residuale e di chiusura di tale norma.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)