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Sez. 5, Sentenza n. 6108 del 16/03/2011 (Rv. 617396 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE | Redditi prodotti nel 1990 all'estero - Imposte ivi pagate - Detrazione - Art. 15 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Richiesta nella dichiarazione dei redditi prodotti in Italia - Necessità - Omissione - Conseguenze - Rimborso dell'imposta versata all'estero - Preclusione.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617396-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare la doppia imposizione, nel testo applicabile "ratione temporis" alle dichiarazioni dei redditi prodotti nell'anno 1990, prevedeva che se alla formazione del reddito concorrano redditi prodotti all'estero, le tasse ivi pagate sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente, a condizione, però, che la detrazione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui le imposte estere sono state pagate, con la conseguenza che, mancando tale richiesta, il contribuente non può chiedere, successivamente alla dichiarazione dei redditi, il rimborso dell'imposta pagata all'estero (nella specie in Lussemburgo) e poi nuovamente in Italia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Tratt. Internaz. 14/08/1982 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)