Sez. 6, Ordinanza n. 14360 del 04/11/2002 Cc. (dep. 27/03/2003) Rv. 224839 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Condizioni di ammissibilità - Indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova - Necessità - Rilevanza delle indagini o valutazione prognostica della prova - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
L'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa dal reato alla richiesta di archiviazione può derivare esclusivamente dalla mancanza delle condizioni previste dall'art. 410, primo comma, cod.proc.pen.; ne consegue che non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell'atto di opposizione, neppure ove attengono ad una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa. (Nella specie, la Corte ha annullato il decreto di archiviazione con il quale il GIP aveva ritenuto inammissibile l'opposizione della persona offesa, in base alla valutazione prognostica sulla valenza probatoria negativa della richiesta di assunzione a sommarie informazioni testimoniali del genitore del querelante, ritenuto inaffidabile in quanto prossimo congiunto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)