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Sez. 2, Sentenza n. 848 del 02/02/1999 (Rv. 522822 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Impugnazione da parte del legittimario di un atto del " de cuius " per simulazione, assoluta o relativa - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione (Lesione della quota di legittima) - Esercizio - Necessità - Riacquisto del bene al patrimonio ereditario - Operatività delle limitazioni - Legittimario agente contemporaneamente per la reintegra della quota di legittima e per il conseguimento della disponibile - Limitazioni della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522822-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal " de cuius " ha veste di terzo, e può, quindi, avvalersi della prova testimoniale senza limiti solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti quando l'impugnazione sia proposta dallo stesso anche come erede e tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia, detto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero o la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte, nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi comunque, oltre che sulla determinazione della quota di riserva, anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, sicché il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità, sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso il legittimario è esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare rispetto ad un unico atto simulato per una parte una regola probatoria, e per un'altra parte una regola diversa. Il principio esposto vale, ovviamente, sia in caso di simulazione assoluta, sia nella ipotesi di atto relativamente simulato, che dissimuli un negozio nullo, poiché il bene oggetto del negozio dissimulato viene comunque interamente recuperato all'asse ereditario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)