Sez. 3, Sentenza n. 228 del 29/01/1971 (Rv. 349664 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE O DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIO E SOCIETA - IMPOSSIBILITA DI CONSIDERARE COME TERZO LA SOCIETA RISPETTO AI RAPPORTI GIURIDICI FACENTI CAPO ALLA PERSONA DEL SINGOLO SOCIO - FATTISPECIE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE O DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI TRA SOCIO E SOCIETA - IMPOSSIBILITA DI CONSIDERARE COME TERZO LA SOCIETA RISPETTO AI RAPPORTI GIURIDICI FACENTI CAPO ALLA PERSONA DEL SINGOLO SOCIO - FATTISPECIE.*
Non puo essere invocato il principio dell'autonomia patrimoniale, quando non ricorre l'esigenza di tutela dei creditori della societa di fatto. In siffatta ipotesi quindi, deve escludersi la possibilita di contrapposizione fra il componente della societa considerato in proprio e lo stesso visto come socio e deve negarsi che la societa di fatto possa essere considerata 'terzò rispetto ai rapporti giuridici facenti capo alla persona del singolo socio. Onde la sentenza, che, ai sensi dell'art 111, comma quarto, cod proc civ. spiega effetti contro il successore a titolo particolare nel rapporto controverso, e efficace contro di lui ancorche considerato come socio di una societa di fatto. (nella specie si controverteva sulla esecuzione di una sentenza di ripristino, ex art 8 della legge 23 maggio 1950, n 253, di un rapporto locatizio dichiarato cessato per necessita del locatore. Nelle more del giudizio di ripristino della locazione la cosa locata era stata venduta a tre persone, fra le quali esisteva societa di fatto. Uno dei detti soci, dichiarando di agire per la societa, si era opposto al precetto di rilascio dell'immobile ed aveva sostenuto che la societa dovesse essere considerata come 'terzò rispetto al rapporto controverso, con la conseguente inapplicabilita, nei suoi confronti dell'art 111, quarto comma, cod proc civ. i giudici di merito avevano accolto tale tesi. Il supremo collegio ha, invece, cassato tale pronuncia, enunciando il principio che precede).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2268, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)