Sez. 3, Sentenza n. 9963 del 22/09/1997 Ud. (dep. 06/11/1997) Rv. 209243 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono - Presupposti - Accertamento - Compito del giudice - Disapplicazione atto amministrativo illegittimo - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - IN GENERE
L'accertamento della sussistenza di tutti i presupposti ed i requisiti per conseguire la speciale causa estintiva prevista dalla normativa sul condono edilizio, non costituisce disapplicazione di un atto amministrativo preteso illegittimo (la c.d. attestazione di congruità dell'oblazione ovvero, nei casi in cui sia contestato un reato attinente alla tutela di un vincolo, della concessione in sanatoria subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente per detta protezione ex art. 39 ottavo comma legge n. 724 del 1994), ma rientra tra i compiti del giudice penale, cui è deferita la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per l'applicazione della predetta specifica causa di estinzione dei reati. (V. Corte Cost. sent, n. 427 del 1995 e n. 270 del 1996).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)