Sez. 1, Sentenza n. 8665 del 16/07/1992 (Rv. 478225 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dall'impugnazione - Sospensione | Attivo fallimentare - Liquidazione - Decreti del Tribunale fallimentare sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termini - Decorrenza - Soggezione alla sospensione feriale - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Decadenza dall'impugnazione - Sospensione
Il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., contro i decreti emessi dal Tribunale fallimentare sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni senza essere soggetto alla sospensione feriale ai sensi della legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto il reclamo suddetto ha, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per il procedimento esecutivo individuale e, quindi, natura identica a questa ultima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della citata legge n. 742 del 1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941 n. 12. Tale termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto stesso mediante deposito in cancelleria, non essendo prevista la notificazione di tali provvedimenti ed essendo essa sostituita, come mezzo legale di conoscenza, da siffatto deposito e dalla conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)