Sez. 1, Sentenza n. 2066 del 23/02/1995 (Rv. 490662 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Attivo fallimentare - Liquidazione - Decreti del Tribunale sul reclamo avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Termine Decorrenza - Soggezione del termine alla sospensione feriale - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost. contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare (nella specie, trattavasi di autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 104, comma 2, legge fall.) deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso mediante deposito in cancelleria, non essendo prevista la notificazione dei detti decreti, la quale è sostituita, come mezzo legale di conoscenza, dal deposito del provvedimento nella cancelleria e dalla conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare. Tale termine non è soggetto alla sospensione feriale, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n.742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, in quanto il reclamo suddetto ha, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per il procedimento esecutivo individuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)