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Sez. 1, Sentenza n. 19509 del 06/10/2005 (Rv. 585709 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimenti di reclamo, ai sensi dell'art. 26 legge fallim., avverso provvedimenti del giudice delegato in materia di diritto del fallito di esaminare il fascicolo fallimentare ed estrarne copia - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585709-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini processuali (legge 7 ottobre 1969, n. 742) è esclusa nei procedimenti di reclamo, ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo fallimentare, avendo il reclamo funzione sostitutiva delle opposizioni ordinariamente previste dagli artt. 615 e 617 cod. proc civ., e non anche in materia di possibilità per il fallito di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)